Corte di Cassazione – Sentenza n. 20035-2019 del 24 luglio 2019
Corte di Cassazione – Sentenza n. 20035-2019 del 24 luglio 2019
Riconoscimento servizio preruolo su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione
Corte di Cassazione n. 20035/2019
Servizio prestato in carenza di titolo di specializzazione per il sostegno. Riconoscibilità. Sussiste.
Art. 7, co.2, l.n. 124/1999. Natura innovativa. Esclusione.
Con una serie di sentenze (oltre alla sentenza in commento, v. anche Cass. n. 16174/2019, Cass. n. 16175/2019, Cass. n. 16420/2019, Cass. 18699/2019), la Corte di Cassazione ha preso posizione in ordine alla riconoscibilità del servizio preruolo prestato su posti di sostegno in carenza del titolo di specializzazione.
Secondo il Ministero, tale servizio non può essere riconosciuto, sulla base di quanto disposto dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994.
Tale disposizione condiziona la riconoscibilità del servizio al possesso del “titolo di studio” prescritto.
Per la difesa erariale, il requisito richiesto dal legislatore comprenderebbe anche il possesso del titolo di specializzazione, facendo leva su quanto disposto dall’art. 325 D. Lgs. n. 297/1994 [1], nonché richiamando alcune pronunce rese in tal senso dal Giudice amministrativo (C.d.S. n. 13585/2014, C.d.S. n. 5243/2007, C.d.S. n. 3828/2006, C.d.S. n. 1840/2004, C.d.S. n. 973/2003).
La Corte di legittimità- pur dando atto dei diversi orientamenti in proposito- ha invece ritenuto non condivisibile tale tesi restrittiva, fondando la sua decisione sul tenore letterale della disposizione di cui all’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, che si riferisce al possesso del mero “titolo di studio” (da intendersi quale diploma di scuola secondaria o di laurea) e non al possesso del “titolo di specializzazione”.
La Corte ha motivato la sua decisione osservando che “il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403 in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l’assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare mentre l’art. 402 richiede il possesso del solo titolo di studio, l’art. 403 stabilisce che «Per i concorsi a cattedre a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all’articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione”.
La Corte ha inoltre preso posizione in ordine alla natura della disposizione di cui all’art. 7, co. 2, l. n. 124/1999, alla quale le citate sentenze del giudice amministrativo avevano riconosciuto carattere innovativo.[2]
Per la difesa erariale, la disposizione citata avrebbe carattere innovativo e sarebbe pertanto applicabile ai soli servizi resi successivamente all’entrata in vigore di tale legge.
A parere della Corte, il carattere innovativo va escluso innanzi tutto sulla base della “particolarità della funzione docente affidata all’insegnante di sostegno, il quale assume la con titolarità dell’intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti”.
E’ pacifico che gli altri insegnanti – che svolgono unicamente tali funzioni (non finalizzate specificamente all’integrazione scolastica del disabile)- si vedono riconosciuto il servizio sulla base del possesso del solo titolo di studio, “sicché, evidentemente, l’art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati”.
La disposizione di cui all’art. 7, co. 2, l.cit. ha pertanto “solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo”.
Peraltro, una diversa interpretazione si tradurrebbe in un’ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni “che non presentano alcun profilo di diversità”, col risultato di ritenere valutabile o meno il medesimo servizio, unicamente in base all’anno scolastico in cui tale servizio sia stato prestato.
“Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perché l’obbligo del giudice di addivenire ad un’interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all’incidente di legittimità solo qualora l’interpretazione stessa «sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca» (Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie”.
Avvocato Francesco Orecchioni
[1] Secondo tale disposizione, “Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito – fino all’applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 – di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione 2.
[2] Secondo tale disposizione “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’art. 485 del testo unico”.