Il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero.
Corte D’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 407-2018 del 07 giugno 2018
Corte d’Appello L’Aquila, n. 407/2018
Dopo decine di sentenze favorevoli da parte dei Giudici di merito, anche la Corte d’Appello di L’Aquila ha affermato il principio secondo cui il servizio prestato prima dell’immissione in ruolo dev’essere interamente riconosciuto.
Il Ministero applica invece una vecchia norma (l’art.485 D.Lgs. n.297/1994) secondo la quale solo i primi 4 anni di preruolo vengono interamente riconosciuti, mentre gli altri lo sono solo per 2/3.
Per fare un esempio, nel caso di un precario con 10 anni di servizio, applicando il criterio fissato dall’art. 485, gli verrebbero riconosciuti appena 8 anni di servizio, quando magari lo stesso dipendente ha già ottenuto per via giudiziale il trattamento retributivo previsto nella fascia stipendiale stipendiale 9-14, determinando così una riduzione della retribuzione a seguito dell’immissione in ruolo.
La Corte territoriale ha censurato tale disposizione ritenendola in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra dipendenti con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Di seguito un breve commento sulla problematica de qua pubblicato sul sito www.dirittoscolastico.it
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- La sentenza in commento si inserisce nella nota questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, principio ormai fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione[1].
Com’è noto, dopo l’immissione in ruolo, il personale precario si vede riconosciuto il servizio pre-ruolo reso, ai sensi del disposto di cui all’art.485 D. Lgs. n.297/1994.
Senonchè tale disposizione prevede un riconoscimento solo parziale del servizio (per i primi quattro anni, per intero; solo dei 2/3 dell’ulteriore servizio), con una penalizzazione nella progressione stipendiale, basata sui cosiddetti “scatti di anzianità”.
Il criterio seguito dall’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 si fonda su una concezione del precariato scolastico ormai superata dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale e dalle conseguenti conclusioni cui sono pervenute tutte le Supreme Corti (Corte Europea, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione).
- Si ricorda che la clausola 4, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato -che prevede il divieto di un trattamento meno favorevole per i lavoratori con contratto a tempo determinato- è una clausola self executing, per l’applicazione della quale non è necessario un successivo intervento del legislatore nazionale.Tale principio è stato peraltro ribadito dalla nota pronuncia della Corte Europea (sentenza “Gavieiro Gavieiro” del 22 dicembre 2010 -proc. n. C-444/09 e C-456-09) che ha ricordato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizi e successivamente ribadito con altre sentenze[2] .Orbene, non si comprendono le ragioni per cui in caso di servizio “di ruolo”, il servizio viene riconosciuto per intero, mentre in caso di servizio con contratto a tempo determinato scatta la penalizzazione prevista con l’applicazione della disposizione di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994[3].
- L’art. 11, comma 14, della legge n.124/1999 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
La sentenza del Tribunale di Chieti (che aveva in primo grado rigettato la domanda attorea) aveva motivato la propria decisione sulla base del presupposto che poiché il docente precario si vede riconosciuto un servizio annuale pur avendo di fatto svolto un servizio per un periodo inferiore, sarebbe lecito operare una decurtazione in sede di ricostruzione di carriera.
La Corte territoriale ha censurato l’operazione ermeneutica proposta nell’impugnata sentenza, non essendo possibile individuare la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 sulla base di quanto previsto da una legge entrata in vigore cinque anni dopo (!).
Inoltre, non si capirebbe da un lato perché la decurtazione del servizio si applica in ogni caso (anche qualora il dipendente abbia prestato servizio per l’intero anno), dall’altro perché –in caso di servizio annuale di poco superiore ai 180 giorni – per i primi quattro anni il servizio viene in ogni caso valutato per intero.
- Dal vasto contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sul tema del riconoscimento degli scatti di anzianità in favore del personale precario della scuola potrebbe inoltre derivare il problema del contrasto con il giudicato.
Nel caso in specie, infatti, il ricorrente aveva già ottenuto l’integrale riconoscimento del servizio preruolo, con sentenza confermata in tutti i gradi di giudizio.
Non appare dunque un’ipotesi meramente scolastica, il rischio che il provvedimento di ricostruzione carriera adottato ai sensi dell’art. 485 D. Lgs. n.297/1994 si ponga in contrasto col giudicato già formatosi.
Si perverrebbe, inoltre, all’assurda conseguenza di un peggioramento delle condizioni retributive del dipendente a seguito della sua immissione in ruolo….(!)[4], in violazione del principio del divieto di reformatio in peius della retribuzione.
Avv. Francesco Orecchioni
- [1]Com’è noto, la Corte di legittimità con sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all’anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.
[2] Cfr. “Del Cerro”(sentenza n. 11 del 13 settembre 2007 causa n. 307/2005); “Rosado Santana” (sentenza dell’8 settembre 2011- causa n. C-177/10); “Valenza” (sentenza del 18 ottobre 2012, – cause riunite C- 302/11 e C- 305/11).
[3] Si riproduce il testo dell’art.485: “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.
- Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
- Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o
- Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
[4] Nel caso di un precario con 10 anni di servizio, applicando il criterio fissato dall’art. 485, gli verrebbero riconosciuti appena 8 anni di servizio, quando magari lo stesso dipendente ha già ottenuto per via giudiziale il trattamento retributivo previsto nella fascia stipendiale stipendiale 9-14, determinando così una riduzione della retribuzione a seguito dell’immissione in ruolo.